Una porta che si apre a fatica, una maniglia troppo alta per essere afferrata, una soglia che si trasforma in un ostacolo insormontabile: dettagli solo in apparenza marginali, che possono diventare un problema concreto per proprietari, amministratori di condominio e attività commerciali.
Il Decreto Ministeriale 236/1989 e la Legge 13/1989 fissano requisiti precisi per serramenti, porte e finestre – dalla luce netta di passaggio alla manovrabilità e alla sicurezza – per garantire spazi realmente utilizzabili da tutti. Se le regole non vengono rispettate, il problema non è solo tecnico: possono emergere rischi legali, blocchi amministrativi e costi in grado di compromettere agibilità e benefici fiscali. Sebbene il quadro degli incentivi sia mutato nel 2026, i criteri di progettazione restano ancorati a questi pilastri normativi, oggi integrati anche dalle più recenti norme UNI sulla posa in opera e sulla manovrabilità dei meccanismi.
Il decreto prevede una luce netta minima di 80 centimetri per le porte di accesso a edifici e unità immobiliari e di 75 centimetri per le altre porte interne; passaggi e percorsi nei luoghi aperti al pubblico devono consentire mobilità e evacuazione in sicurezza, come richiamato anche nella scheda del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le soglie devono essere a filo pavimento o con dislivelli molto ridotti, superabili da chi utilizza ausili alla deambulazione; le principali guide applicative indicano pochi centimetri da compensare con rampe o raccordi.
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Le porte devono aprirsi con uno sforzo contenuto, con maniglie collocate a un’altezza raggiungibile anche per chi si muove in sedia a rotelle, mentre le finestre devono poter essere manovrate in sicurezza, senza sforzi eccessivi e senza ostacolare ventilazione o vie di fuga. Nonostante ciò, molti condomìni, negozi e uffici presentano ancora serramenti fuori standard; un infisso non conforme può bloccare il rilascio dell’agibilità o far emergere contestazioni in sede di controllo, imponendo interventi immediati. Per chi ristruttura, un errore su porte e finestre spesso significa rifare i lavori, con costi extra e ritardi nell’utilizzo degli spazi.
Le agevolazioni per i serramenti
Per anni, gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche hanno potuto contare su una detrazione del 75%, riconosciuta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, secondo quanto illustrato nella guida ufficiale dell’Agenzia delle Entrate dedicata alle agevolazioni per l’accessibilità. La misura è stata introdotta tramite l’articolo 119-ter del TUIR ed è rimasta in vigore fino al termine della proroga fissata dalle precedenti leggi di bilancio. Dopo la stretta avviata nel 2024 con il D.L. 212/2023, il 75% è stato limitato a interventi specifici (scale, rampe, ascensori, servoscala, piattaforme elevatrici) e i serramenti sono rimasti esclusi dal beneficio potenziato.
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Dal 2026, la sostituzione di porte e finestre finalizzata all’accessibilità rientra nel bonus ristrutturazioni ordinario previsto dall’articolo 16-bis del TUIR, con un’aliquota del 50% per gli interventi sull’abitazione principale e del 36% per gli altri casi, fino a 96.000 euro per unità immobiliare. Il quadro è quello delineato dalla Legge di Bilancio 2026, sintetizzato anche nelle analisi sui bonus edilizi pubblicate da Assimpredil Ance e nelle principali schede sui bonus casa 2026.
Chi oggi pianifica dei lavori si trova di fronte a un panorama fiscale meno favorevole, in particolare con un Bonus 75% che non include più la sostituzione di infissi e serramenti. Di conseguenza, eventuali errori nella progettazione di porte e finestre possono avere un impatto economico rilevante sul costo complessivo dell’intervento.
La corretta progettazione dei serramenti e l’adesione scrupolosa alle specifiche tecniche non sono più solo decisivi per ottenere l’agibilità, ma sono anche essenziali per non perdere la possibilità di accedere alle detrazioni fiscali ordinarie previste per le ristrutturazioni e per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
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